Statuto

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
(Costituzione e finalità del Sodalizio) Con contratto sociale del 10 ottobre 1900 fu costituito in Bari, con sede al primo piano del Teatro Petruzzelli, il CIRCOLO UNIONE, che iniziò la sua attività il 1° agosto 1901.
Il Circolo, che è retto dal presente Statuto Sociale, ha per scopo la creazione ed il mantenimento di un sempre più fiorente centro di ritrovo per i propri Soci, mediante la organizzazione di manifestazioni culturali, artistiche e di intrattenimento, nonché mediante lo svolgimento, nella sede estiva di cui al successivo art. 44 di attività sportive a carattere dilettantistico, il tutto senza il perseguimento di alcun fine di lucro, con espresso divieto di ogni distrbuzione di utili o di avanzi di amministrazione.

TITOLO II – SOCI E LORO CATEGORIE

ART. 2
(Soci, Onorari, Benemeriti, Fondatori, Ordinari e Aggregati) Il Circolo è costituto da Soci. La loro qualifica, le condizioni per l’ammissione ed il passaggio di categoria sono, a norma del presente Statuto, stabiliti dagli organi sociali. I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) Soci Onorari: Possono essere nominati, per delibera del Consiglio Direttivo, coloro che contribuiscono ad accrescere il prestigio del Circolo. Sono dispensati dal versamento dei contributi sociali. L’attribuzione è annuale ma può essere rinnovata.
b) Soci Benemeriti: Coloro che appartenendo ad altra Categoria di Soci, per i loro atti verso il Circolo o per eminenti meriti personali, vengono nominati come tali dall’Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Sono dispensati dal versamento dei contributi sociali. « Possono, a richiesta, entrare a far parte di tale categoria i soci fondatori — che non perdono tale qualifica — con una comprovata ininterrotta appartenenza al sodalizio da almeno 40 anni ».
c) Soci Fondatori: Coloro che appartenendo alla categoria dei Soci Ordinari, hanno un’anzianità effettiva ed ininterrotta di almeno dodici anni e non siano incorsi, nelle sanzioni disciplinari previste ai numeri 2 e 3 dell’art. 39 del presente Statuto.
Il loro numero non potrà essere superiore al quarto dei Soci Ordinari. Nel caso coloro che abbiano raggiunto l’anzianità necessaria per conseguire la qualifica di Socio Fondatore siano in numero eccedente il « quarto » degli Associati si terrà conto dell’anzianità di iscrizione ai Circolo e con pari anzianità sì terrà conto dell’età dell’Aspirante. La regola dell’anzianità effettiva ed ininterrotta non trova applicazione solo nel caso che eventuali dimissioni siano giustificate da trasferimento del Socio in altra Sede. Salvo l’ipotesi su indicata, le dimissioni del Socio Fondatore comportano la perdita della qualifica già ricoperta di « Socio Fondatore » che peraltro può essere riacquisita col decorrere dell’ulteriore periodo di 12 anni. Il passaggio da Socio Ordinario a Socio Fondatore avviene per delibera del Consiglio Direttivo che è tenuto ad accertare l’esistenza di tutti i requisiti necessari, salva l’accettazione da parte dell’interessato.
d) Soci Ordinari: Coloro che, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia e di specchiata condotta morale e sociale, abbiano raggiunto la maggiore età e ne facciano domanda.
e) Soci Aggregati:

1. Gli studenti universitari di non oltre 26 anni dì età. La loro associazione è strettamente personale. Unitamente alla domanda gli interessati devono presentare certificato dì iscrizione all’Università;

2. I figli maschi dei Soci Fondatori, Benemeriti, Ordinari, che hanno età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 26 anni, e che sono altresì celibi e conviventi con i propri genitori;
f) Soci Temporanei: Sono coloro che, non risiedono nel Comune di Bari, chiedono di frequentare esclusivamente la sede estiva del Circolo.

TITOLO III
PROCEDIMENTO PER L’AMMISSIONE DEI SOCI
ART. 3
(Condizioni per l’associazione) Per divenire Socio del Circolo occorre avere l’età maggiore ed essere di notoria correttezza morale e sociale. Tutte le domande degli aspiranti sia all’ammissione sia al passaggio di categoria da Socio Aggregato a Socio Ordinario devono essere rivolte per iscritto, su apposito modulo fornito dalla Segreteria del Circolo, al Consiglio Direttivo, che può darvi corso soltanto dopo diligente e scrupoloso esame. Per la domanda di ammissione sono richieste le firme di presentazione di due Soci, di cui almeno uno Fondatore, che non siano componenti del Consiglio Direttivo. Le domande di ammissione, prima di essere sottoposte a votazione, dovranno essere esposte nell’Albo del Circolo per almeno due settimane consecutive si che ogni Socio possa far pervenire al Consiglio eventuali osservazioni. I Soci, che per legittimi motivi, abbiano cessato di far parte del Circolo, qualora intendano rientrarvi, andranno soggetti a tutte le formalità d’ammissione.
ART. 4
(Votazione della domanda) L’ammissione dei Soci Ordinari e Aggregati è devoluta ai Soci Fondatori con votazione a scrutìnio segreto. La domanda si intende accolta se consegue la maggioranza dei 2/3 dei voti. Gli aspiranti Soci ricevono comunicazione scritta della ammissione.
Trascorsi due mesi dalla presentazione della domanda nella Segreteria del Circolo, essa deve intendersi non accolta se è mancata la predetta comunicazione.
L’interessato e i Soci presentatori della domanda non hanno diritto di conoscere il motivo della mancata ammissione.
La domanda di aspirante Socio non potrà essere ripresentata se non dopo un anno dal provvedimento di reiezione.
ART. 5
(Accettazione automatica dello Statuto Sociale e delle disposizioni degli organi Sociali) Con la presentazione della domanda l’aspirante Socio, nel dichiarare di essere a conoscenza del presente Statuto, s’impegna altresì di osservare tutte quelle disposizioni che potranno essere deliberate o emanate, a norma del presente Statuto, dall’Assemblea, dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ART. 6
(Durata dell’associazione) L’impegno di associazione al Circolo, dura al minimo, per l’anno in corso.

ART. 7
(Recesso) Il Socio che intende cessare di appartenere al Circolo deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata, entro il mese di ottobre dell’anno di scadenza del proprio impegno, fermo restando l’obbligo del pagamento della quota mensile fino al 31 dicembre di detto anno. In mancanza di questa comunicazione il Socio è obbligato alla associazione, di anno in anno, fino al 31 dicembre dell’anno successivo salvo che il recesso dipenda da trasferimento.

ART. 8
(Contributi) La misura dei contributi sociali viene stabilita dall’Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il Socio ha l’ obbligo di pagare:
1. La tassa di ammissione all’atto della comunicazione dell’accoglimento della domanda. Dal pagamento di tale tassa sono dispensati i Soci Aggregati, i quali peraltro dovranno corrisponderla in caso di passaggio alla categoria di Socio Ordinario, fatta eccezione per quelli di cui all’art.2 lett. e) n. 2 del presente Statuto;
2. La quota sociale, unica per i Soci Fondatori e Ordinari è ridotta per i Soci Aggregati con mensilità anticipata;
3. Qualsiasi altro contributo eccezionale che venisse imposto a carico dei Soci per deliberazione dell’Assemblea.
I soci che per comprovati motivi di lavoro o altre circostanze si assentino temporaneamente, possono essere esentati dal pagamento della quota sociale, fermo restando ogni altro obbligo, assoggettandosi, però, alla contribuzione di un quinto del contributo mensile.
Tale esenzione può essere concessa dal consiglio direttivo su domanda dell’interessato, previa valutazione di tutte le circostanze.

ART. 9
(Socio moroso) Il socio moroso deve essere invitato dagli organi competenti entro il terzo mese, per iscritto e con lettera raccomandata R.R., a regolare i propri impegni verso il Circolo. Qualora detto Socio negli ulteriori tre mesi, senza giustificato motivo da apprezzarsi dal Consiglio Direttivo, non abbia provveduto a regolare la propria posizione, viene radiato dall’Albo dei Soci. Dopo l’invito il Socio non può frequentare la sede del Circolo.

ART. 10
(Patrimonio sociale) I mobili, le suppellettili, i crediti ed ogni altro bene del Circolo costituiscono suo patrimonio esclusivo. Nel caso di trasformazione o scioglimento del Circolo, per la devoluzione dei suoi beni provvedere l’Assemblea dei Soci ed in mancanza, valgono le disposizioni di legge in materia.

ART. 11
(Diritti del Socio) Al Socio spetta soltanto il godimento e l’uso di quanto appartiene al Circolo. Il Socio ha inoltre diritto:
a) dì frequentare la sede sociale e di partecipare ai trattenimenti ed alle manifestazioni organizzate dal Circolo;
b) di accompagnare al Circolo signore e signorine della propria famiglia e conviventi con lui, eccezione fatta per i Soci Universitari;
c) di condurre a visitare il Circolo forestieri di passaggio nella città;
d) di godere delle facilitazioni concesse al Circolo nel caso di manifestazioni alla cui partecipazione sia richiesto un pagamento;
e) di valersi della « Foresteria » per ricevere altre persone con le quali desidera conferire o intrattenersi;
f) di sottoscrivere la domande di ammissione dei nuovi Soci a titolo di presentazione degli stessi;
g) di partecipare, secondo le attribuzioni delle rispettive categorie di Soci, alle Assemblee Sociali ed atta vita e attività del Circolo e di godere, altresì, di tutti i diritti e di tutte le prerogative di cui al presente Statuto ed atte disposizioni del Consiglio Direttivo, che non può limitarle se non per determinazione dell’Assemblea dei Soci;
h) di chiedere al Presidente inviti giornalieri per ospiti e permessi di frequenza al Circolo, per un periodo massimo di otto giorni, a favore di pesone non residenti a Bari. Detta richiesta può essere avanzata dal Socio, per la stessa persona, non più dì due volte all’anno.

ART. 12
(Giuochi) È rigorosamente proibito nei locali del Circolo qualsiasi giuoco di azzardo.
ART. 13
(Cessione delle sale del Circolo) Con le norme particolari da impartirsi dal Consiglio Direttivo, è consentito la cessione delle sale del Circolo al Socio o a componenti il nucleo familiare dello stesso, nonché ai figli del medesimo anche se non conviventi, per matrimoni o fausti eventi. Eccezionalmente le sale del Circolo possono essere concesse per altri casi che tornino di decoro e di prestigio per il Circolo stesso. Nei casi predetti è d’obbligo usare dei servizi del Circolo secondo le modalità previste dalla regolamentazione interna. Ogni riunione di carattere politico, come pure ogni discussione organizzata, di natura politica o religiosa, è espressamente vietata nei locali del Circolo.

ART. 14
(Affissioni e sottoscrizioni) Senza il permesso del Presidente, o di chi ne fa le veci, non si possono affiggere avvisi o manifesti nelle sale del Circolo, né si possono promuovere per qualsiasi causa, sottoscrizioni, collette e simili.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI E LORO ATTRIBUZIONI

ART. 15
(Organi sociali) Sono organi sociali:
1) L’Assemblea dei Soci;
2) Il Consiglio Direttivo;
3) Il Presidente;
4) I Revisori dei Conti;
5) Il Collegio dei Probiviri.

ART. 16
(Assemblea Generale dei Soci) L’Assemblea dei Soci, Organo sovrano del Sodalìzio, è composta dai Soci Fondatori e Ordinari. Essa deve, oltre che nei casi previsti e stabiliti nel presente Statuto, essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla richiesta ogni qualvolta un quarto dei Soci con diritto al voto ne faccia domanda motivata e sottoscritta nella Segreteria del Circolo, con specificazione dell’ordine del giorno da trattare nell’adunanza sociale. Nel convocare l’Assemblea, il Presidente dovrà attenersi all’ordine del giorno presentato dai Soci.

ART. 17
(Convocazione, Costituzione e Delibere delle Assemblee) L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso da inserirsi anche nel quotidiano locale, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora dell’adunanza e dell’elenco delle materie da trattare, con le varie ed eventuali. L’avviso, almeno otto giorni prima dell’adunanza, è anche spedito ai Soci Fondatori, Benemeriti ed Ordinari, ed è altresì affisso in modo visibile nei locali del Circolo per la durata del detto termine. Per l’avvenuto espletamento di tali ulteriori adempimenti fa testo specifica dichiarazione debitamente firmata dal Presidente, Vice Presidente e Consigliere Segretario del Sodalizio.
I Soci morosi per oltre tre mesi, compreso quello in corso, non possono partecipare alle Assemblee. L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione dopo trascorsa un’ora dalla prima, l’Assemblea può aver luogo con qualsiasi numero di Soci intervenuti. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti:

1) con appello nominale;
2) con votazione segreta;
3) con votazione per alzata e seduta.
Per la votazione non sono ammesse deleghe. Il sistema di votazione per ciascuna deliberazione è stabilito previamente dalla stessa Assemblea con votazione per alzata e seduta. In mancanza s’intende stabilito tacitamente quest’ultimo sistema di votazione per ogni deliberazione. Per le deliberazioni che riguardano persone è prescritta, in ogni caso, la votazione a scrutinio segreto. Per eventuali modificazioni od integrazioni dello statuto sociale è richiesta in prima convocazione la partecipazione all’assemblea di almeno 40 soci fondatori; in seconda convocazione la presenza di almeno 30 soci fondatori. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la partecipazione di 30 soci fondatori. Si intendono approvate le modificazioni od integrazioni che ottengano almeno il 60% dei voti dei presenti, comprendenti almeno 18 voti dei soci fondatori. In tutti i predetti casi il voto del socio fondatore vale il doppio.

ART. 18
(Organi dell’Assemblea e loro funzioni) L’Assemblea è presieduta da un Socio all’uopo eletto dalla stessa e non appartenente al Consiglio Direttivo.
Il Presidente di Assemblea dirige l’andamento e regola la discussione; nomi na il suo segretario e due scrutinatori nel caso di votazione segreta. Dopo l’espressione dei voli, il Presidente dichiara chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio e proclama il risultato. Il Segretario del Presidente redige sommario verbale di Assemblea in cui annota tutto quanto viene compiuto, dichiarato e deliberato. Il verbale è sottoscritto da tutti gli organi dell’Assemblea e viene depositato subito in segreteria. Nella ipotesi in cui l’Assemblea è chiamata ad eleggere anche gli Organi Sociali con le modalità di cui all’art. 34 del presente statuto, il Presidente ed il Segretario eletti dall’Assemblea procederanno alla costituzione del seggio elettorale nei modi, nei termini e nelle forme di cui all’art. 35.

ART. 19
(Assemblea annuale) L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno. L’Assemblea generale dei Soci per la discussione e l’approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo deve aver luogo entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. La relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo è fatta dal suo Presidente o da chi ne fa le veci. I componenti del Consiglio in carica non partecipano all’approvazione dei conti.

ART. 20
(Consiglio Direttivo) Il Circolo è retto ed amministrato dal Presidente e da un Consiglio Direttivo composto da dieci membri, di cui cinque scelti fra i Soci Fondatori, e cinque fra gli Ordinari eletti tutti dalla Assemblea generale dei Soci. I Soci Ordinari dovranno essere scelti tra coloro che abbiano non meno di tre anni di iscrizione ininterrotta al Circolo e non siano mai incorsi nelle sanzioni disciplinari di cui all’art. 39 numeri 2 e 3. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni. Ogni anno deve coincidere con la durata di un esercizio finanziario che viene fissata dal 1° gennaio al 31 dicembre.

ART. 21
(Cariche del Consiglio) II Consiglio eletto, nella sua prima adunanza, nomina con votazione personale e segreta:
1) Il Vice Presidente;
2) Il Tesoriere;
3) Il Segretario.
Le cariche verranno attribuite prescindendo dalla categoria di appartenenza.

ART. 22
(Attribuzioni del Consiglio) Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni;
a) Provvede alla gestione finanziaria, all’amministrazione ed a quanto altro sia necessario per il conseguimento dei fini sociali;
b) Delibera le convocazioni dell’Assemblea dei Soci, salvo il caso previsto dall’art 16;
c) Cura la tenuta degli albi dei Soci e provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni previste dal presente Statuto;
d) Provvede alla stesura del regolamento interno;
e) Delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza e dà esecuzione alle decisioni del Collegio dei Probiviri;
f) Esamina ed approva il rendiconto del Tesoriere da presentarsi all’Assemblea annuale dei Soci insieme al bilancio preventivo;
g) Propone le modifiche alle norme statutarie;
h) Propone all’Assemblea Generale eventuali modifiche alle tasse di ammissione dei Soci, nonché la misura delle quote sociali mensili;
i) Stabilisce la misura delle tasse da gioco e qualsiasi concessione:
j) Delibera su tutte le questioni sottoposte al suo esame;
k) Conferisce ad alcuni dei suoi componenti particolari o specifici incarichi;
l) Delibera di concedere tessere d’onore a cittadini insigni ed eminenti personalità;
m) Esercita, infine, le altre attribuzioni connesse alla corretta gestione del Sodalizio.

ART. 23
(Riunioni consigliari) Il Consiglio è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta al mese mediante avviso personale a domicilio, da comunicarsi ad ogni Consigliere non meno di tre giorni prima di quello stabilito per la riunione. Il Consiglio deve essere convocato quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà dei Consiglieri. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta da un’ora all’altra ed anche verbalmente. In quest’ultimo caso la riunione è valida se vi intervengano almeno 7 Consiglieri.Per la validità in prima convocazione dell’adunanza del Consiglio occorre la la presenza della maggioranza dei componenti.
Mezz’ora dopo, l’adunanza è valida con la presenza di cinque dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza de voti. Nel caso di parità dei voti prevale quello del Presidente. Il Segretario, sotto la direzione del Presidente, redige sommario verbale della seduta del Consiglio. Il verbale, da inserirsi in apposito libro, è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da tutti i Consiglieri partecipanti alla seduta.

ART. 24
(Attribuzioni dei Consiglieri) I Consiglieri osservano tra di loro un turno settimanale per vigilare sulla regolarità dell’ordinario andamento del Circolo. Essi riferiscono oralmente o per iscritto al Presidente, o a chi ne fa le feci, in merito a irregolarità riscontrate durante il proprio periodo di turno; rappresentano il Presidente e il Consiglio nei rapporti occasionali con i terzi; applicano, ove occorre, il provvedimento di richiamo dei Soci, adempiono, infine, a quant’altro di loro competenza.

ART. 25
(Decadenza dalla carica di Consigliere) II Consigliere che, senza giustificato motivo non interviene per tre volte consecutive alla riunione del Consiglio, decade di diritto dalla carica.

ART. 26
(Sostituzione dei Consiglieri) Alla sostituzione del Consigliere che è venuto a mancare per dimissioni o altre cause, si provvede con l’automatica assunzione alla carica del Socio che, nell’Assemblea che elesse il Consiglio, ha riportato i maggiori suffragi dopo gli eletti appartenenti alla stessa categoria. La stessa disposizione si applica nel caso di sostituzione di un componente del Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei Conti. In tale evento il Supplente diventa componente del Collegio ed il primo dei non eletti diventa supplente. Qualora si rendesse necessaria la surrogazione di taluni Consiglieri e non vi fosse la possibilità di sceglierli tra i votati che non risultarono eletti nella precedente Assemblea (o per esaurimento dei nomi o per qualsiasi altra ragione o causa) si effettueranno elezioni suppletive.
Saranno votati con libertà almeno due nominativi per ciascuna categoria di Soci e la graduatoria dei votati che ne deriva sostituirà quella esaurita o venuta meno. I Soci più suffragati entreranno a far parte del Consiglio Direttivo rispettando sempre e comunque la composizione del medesimo in
cinque Soci Fondatori e cinque Soci Ordinari.

ART. 27
(Scioglimento del Consiglio) Nel caso di dimissioni collettive della maggioranza dei Consiglieri il Predente deve convocare sollecitamente l’Assemblea dei Soci per provvedere in merito a tali dimissioni, per deliberare eventualmente sullo scioglimento del Consiglio in carica e per indire la convocazione a giorno fìsso di altra Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio. Sino alle nuove elezioni il Consiglio deve rimanere in carica per l’espletamento degli affari di ordinaria amministrazione. Le eventuali dimissioni del Presidente comportano lo scioglimento del Consiglio Direttivo ed il Vice Presidente provvede a convocare l’Assemblea per il rinnovo del Consiglio e la nomina del Presidente.

ART. 28
(Attribuzione del Presidente) Il Presidente è eletto tra i Soci Fondatori: permane in carica tre anni. Rappresenta legalmente il Circolo, anche nelle cause attive o passive, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria,  Amministrativa ed Arbitrale e davanti a qualsiasi Commissione Ordinaria o Straordinaria, nominando procuratori ed avvocati. Il Presidente risponde altresì dell’andamento del Circolo nei confronti delle Autorità Civili e dei terzi;
• Attende alla ordinaria amministrazione;
• Convoca l’Assemblea dei Soci;
• Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

• Applica a carico dei Soci i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
• Assume e licenzia anche in tronco il personale, salvo ratifica del Consiglio;
• Accorda con poteri discrezionali permessi ed inviti ad estranei, sia per frequentare la Sede Sociale e sia per partecipare a manifestazioni organizzate dal Circolo a norma del precedente art. 11 lett. h;
• Esercita, infine, tutte le altre attribuzioni connesse alla sua carica.

 
ART. 29
(Attribuzioni del Vice Presidente) Il Vice Presidente, nel caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce in ogni sua attribuzione, funzione e potere.

ART. 30
(Attribuzione del Tesoriere) Il Tesoriere è incaricato:
a. Di preparare tempestivamente il conto consuntivo e quello preventivo annuale;
b. Di curare la esazione, per mezzo di apposito incaricato, della tassa di ammissione dei Soci e dei passaggi di categoria, nonché delle quote, sociali mensili, dei proventi del giuoco e di quanto altro derivante al Circolo in ragione della sua attività;
c. Di eseguire i pagamenti con le consuete cautele, informandone almeno bimestralmente il Consiglio;
d. Di tenere diligentemente la contabilità del denaro;
e. Di curare l’inventario dei beni costituenti il patrimonio sociale;
f. Di fare quant’altro di sua competenza.

ART. 31
(Attribuzione del Segretario) Il Segretario provvede:
• Alla regolare tenuta del libro contenenti i verbali del Consiglio;
• Al carteggio di sua competenza;

•Alla classificazione e conservazione delle carte sociali dell’archivio;
•Alla pubblicazione degli avvisi e degli atti provenienti dall’Assemblea, dal Consiglio, dal presidente;
•Alla disciplina del personale di servizio qualora tale ultima funzione non venga specificatamente delegata dal Consiglio ad altro Consigliere;
•All’adempimento, infine, di quant’altro di sua competenza;

ART. 32
(Revisori dei conti e loro funzioni) Contestualmente all’elezione del Presidente e dei Consiglieri, e con le norme di cui all’articolo 36, vengono eletti altresì, tre revisori dei conti effettivi, nonché un supplente, che possono essere indifferentemente Soci Fondatori o Soci Ordinari. Ad essi è demandato il compito di verificare il buon andamento del movimento finanziario del Circolo, riferendone alla Assemblea in occasione della presentazione del bilancio annuale, a norma del precedente art. 19. Il conto consultivo è controfirmato dai Revisori. Questi durano in carica tre anni.
Partecipano, senza voto deliberante, alle riunioni di Consiglio. Il Collegio dei Revisori deve effettuare almeno una verifica collegiale trimestrale. Le visite comunque effettuate debbono risultare da apposito registro.

ART. 33
(Probiviri e loro funzioni)
Nella stessa Assemblea e con le norme di cui all’art. 36, i Soci eleggono altresì cinque probiviri, dei quali almeno tre devono appartenere alla categoria dei Soci Fondatori e due supplenti di cui almeno uno socio fondatore. I Probiviri, eventualmente eletti fra i Soci Ordinari, debbono avere almeno 3 anni di effettiva ed ininterrotta appartenenza al Circolo.
Sia i Probiviri effettivi che il supplente non debbono essere incorsi nelle sanzioni disciplinari di cui ai numeri 2 e 3 dell’art. 39. Nel caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo di più di un Proboviro i successivi vengono sostituiti nell’ordine dai non eletti più suffragati.
Nella prima adunanza il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il Presidente ed il Segretario.
Il collegio dei probiviri è validamente costituito con la partecipazione di almeno tre dei suoi componenti, compreso il Presidente; in caso di assenza o di impedimento di questo, le relative funzioni sono assunte dal proboviro socio fondatore più anziano d’età. Il collegio è competente a giudicare in merito:
1) ai ricorsi dei soci, i quali si sentano menomati nei diritti e nelle prerogative loro derivanti dal presente Statuto;
2) alle questioni sorte nel circolo o altrove ma per motivi attinenti il circolo stesso; tra i soci ed il consiglio direttivo o alcuno dei suoi componenti; tra gli stessi componenti del consiglio direttivo;
3) ai ricorsi dei soci avverso qualsiasi provvedimento pronunziato a loro carico dal consiglio direttivo e dai loro organi.
Il ricorso deve essere proposto per iscritto al Collegio dei Probiviri, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data del fatto di cui è controversia o dalla comunicazione scritta del provvedimento impugnato, e deve essere inviato alla segreteria del circolo nel termine predetto.
Entro lo stesso termine, inoltre, altro originale del ricorso deve essere inviato per conoscenza al consiglio direttivo ed all’eventuale controparte.
Il ricorso deve essere spedito al consiglio dei probiviri, al consiglio direttivo ed all’altra parte a mezzo posta con raccomandata R.R. ed il timbro postale fa fede dell’avvenuto adempimento nel termine prescritto di giorni 15.
Il collegio giudica inappelabilmente a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. La decisione va deposta nel termine di trenta giorni dal ricorso, osservando le modalità di istruzione previste dall’art. 42 e va comunicata per iscritto agli interessati ed al consiglio direttivo.
I probiviri durano in carica tre anni, ma ne decadono anticipatamente nel caso previsto dall’art. 27.

TITOLO VI
RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
ART. 34
(Fissazione dell’Assemblea per la elezione degli organi sociali)
Entro e non oltre tre mesi dalia scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo

nel fissare la data dell’Assemblea annuale per l’esame del bilancio consuntivo dell’ultimo anno di gestione, fisserà anche la data della elezione delle nuove cariche sociali. Analogamente si procederà in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo per qualsiasi causa. Di quanto sopra sarà data immediatamente comunicazione ai Soci a mezzo lettera. Nel periodo dalla scadenza del mandato alla data delle elezioni, il Presidente ed il Consiglio Direttivo uscente restano in carica per la sola ordinaria amministrazione.

ART. 35
(Composizione seggio elettorale e votazione) Le operazioni di voto si svolgeranno preferibilmente in un giorno festivo e nell’orario proposto dal Consiglio Direttivo e determinato dall’Assemblea che ha facoltà di modificarlo secondo le esigenze. Il Presidente dell’Assemblea, eletto ai sensi dell’art. 18 presiederà il seggio elettorale, nominerà un Vice Presidente e due scrutinatori tra i Soci presenti prima dell’inizio delle operazioni di voto.
Della costituzione del seggio elettorale sarà immediatamente redatto verbale a cura del Segretario sotto la direzione del Presidente.

ART. 36
(Sistema elettorale) Per le elezioni del Presidente, del Consiglio Direttivo dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri saranno predisposte dal Consiglio Direttivo schede contenenti un rigo per il nome del Presidente, dieci righe per i Consiglieri, tre righe per i Revisori dei Conti e cinque righe per il Collegio dei Probiviri.

ART. 37
(Composizione delle liste) Ciascun Socio potrà liberamente votare i candidati che preferisce e le schede saranno valide indipendentemente dal numero dei candidati che su ciascuna scheda risultano votati. I voti dati in eccedenza sono nulli.

ART. 38
(Proclamazione degli eletti) Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto il Presidente del Seggio elettorale procederà allo scrutinio assistito dagli altri componenti del Seggio. Saranno inappellabilmente eletti:

Presidente : Il Socio Fondatore più suffragato per tale carica.

Consiglieri : I cinque Soci Fondatori ed i cinque Soci Ordinari con almeno tre anni di effettiva ed ininterrotta appartenenza al Circolo che hanno ottenuto più suffragi per tale carica.
Probiviri : I cinque Soci di cui almeno tre Fondatori che hanno ottenuto più suffragi per tale carica.
Revisori dei Conti : I tre Soci più suffragati per tale carica indipendentemente dalla categoria alla quale appartengono.
In caso di parità di numero di voti per l’elezione a qualsiasi carica è preferito
il candidato più anziano di iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Non può essere eletto ad alcuna carica sociale il Socio che sia incorso nelle sanzioni disciplinari di cui ai numeri 2-3 dell’art. 39.
Il Socio che risulta sesto nella graduatoria delle elezioni dei Probiviri viene proclamato Probiviro supplente ed il Socio che risulta quarto nella graduatoria dei Revisori dei Conti viene proclamato Revisore supplente.
Delle operazioni di scrutinio e della proclamazione degli eletti sarà redatto verbale a cura del Segretario sotto la direzione del Presidente.
Le schede elettorati, le tabelle di scrutinio e i verbali relativi alle operazioni
saranno raccolti in plico sigillato a cura del Presidente e depositati nella Segreteria del Circolo.

TITOLO VII
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 39
(Richiamo – deplorazione – sospensione – espulsione) La violazione delle norme del presente Statuto e delle disposizioni dell’Assemblea, del Presidente, del Consiglio e dei suoi organi, in generale, tutto ciò che viene compiuto nei locali del Circolo, o fuori e che provochi una perturbazione alla indispensabile armonia tra i Soci, o contravvenga alle leggi dell’onore e ai doveri della convivenza morale e civile, comportano a carico dei loro autori, e a seconda della gravità e della recidività, i seguenti provvedimenti:
1) il richiamo verbale;
2) la deplorazione scritta;
3) la sospensione, che priva temporaneamente — ma per non oltre tre mesi — il Socio dei diritti inerenti a tale sua qualità;
4) la espulsione.
Il richiamo verbale e la deplorazione scritta sono adottati dal Presidente, la sospensione e la espulsione sono adottate dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo che deve deliberare a scrutinio segreto.

ART. 40
(Conversione della sospensione in espulsione) Il Socio che durante il periodo di sospensione commetta nel riguardo del Circolo o dei suoi organi atti di indisciplina o di mancanza di riguardo, comunque espressi, incorre senz’altro nella espulsione a norma dell’art. 39 n.4.

ART. 41
(Parole ingiuriose) Nelle contravvenzioni ai doveri di convivenza di cui all’art. 39 si intendono comprese le parole ingiuriose ed offensive pronunciate contro i Soci del Circolo; così pure ogni apprezzabile mancanza di scambievole riguardo, indispensabile ad una giusta familiarità ed ogni altro atto lesivo del decoro o della dignità del Circolo.

ART. 42
(Condizioni di procedibilità) I provvedimenti disciplinari di cui ai nn. 2, 3 e 4 dell’articolo 39 e dell’art.40 non possono essere adottati senza la preventiva contestazione di addebito con raccomandata R.R. da parte del Presidente al Socio, il quale avrà diritto a far pervenire controdeduzioni scritte nel termine perentorio di giorni dieci, dalla ricezione della comunicazione a mezzo raccomandata postale e ricevuta di ritorno, diretta al Presidente del Circolo; il timbro postale fa fede dell’avvenuto adempimento nel termine perentorio di giorni dieci. Il Socio avrà anche diritto di farsi ascoltare e di avere ampia facoltà di prova.

ART. 43
(Procedimenti penali e fallimentari) Il Consiglio Direttivo, avuta sicura notizia di procedimenti penali (da indole non colposa e contravvenzionale) o fallimentari a carico di un socio, lo sospende a tempo indeterminato in attesa della decisione sui procedimenti medesimi.

TITOLO VIII
SEDE ESTIVA

ART. 44
(Funzionamento della sede estiva) Il circolo dispone nella frazione di Torre a Mare di una sede estiva che resta aperta per il periodo che sarà annualmente determinato dal consiglio direttivo. Durante tale periodo la sede cittadina resta normalmente chiusa. Nella sede estiva il circolo, previa adesione e/o affiliazione alle federazioni sportive nazionali di categoria, potrà promuovere e far praticare, a benefìcio dei soci, le attività sportive dilettantistiche ritenute più opportune, con particolare predilezione per gli sport acquatici.

ART. 45
Sono ammessi a frequentare la sede estiva del Circolo anche i soci temporanei, di cui all’art. 2, lett. f. possono anche richiedere una particolare documentazione o svolgere idonei accertamenti. L’ammissione dei soci temporanei per la sede estiva è limitata al periodo di funzionamento della sede stessa nell’anno cui si riferisce la domanda. Essi hanno l’obbligo di pagare anticipatamente ed in unica soluzione la quota che il consiglio direttivo determinerà annualmente, ma sono esenti dal pagamento sia della tassa di ammissione che dai contributi straordinari.

ART. 46
I soci temporanei di cui al precedente articolo godono, limitatamente al periodo di loro appartenenza al sodalizio, degli stessi diritti spettanti alle altre categorie di soci, tranne quelli di partecipare alle assemblee sociali e di sottoscrivere le domande dei nuovi soci a titolo di presentazione degli stessi. Essi sono tenuti all’osservanza delle regole di codotta fissate dall’ art. 39; in caso di inosservanza, possono subire i provvedimenti previsti dallo stesso articolo con efficacia immediata, senza le formalità dell’art. 42.
Sono loro applicabili anche le disposizioni degli art. 40, 41 e 43.

TITOLO IX
SCIOGLIMENTO DEL SODALIZIO

ART. 47
Qualora si verifichi una crisi ritenuta grave ed insanabile per l’esistenza del Circolo, il Consiglio Direttivo, per una deliberazione, ovvero su istanza del Consiglio dei Revisori dei Conti, convoca la assemblea Straordinaria dei Soci per deliberare sullo scioglimento del Sodalizio. Per la validità dell’eventuale deliberazione di scioglimento è richiesta la partecipazione all’assemblea di almeno la metà più uno dei soci fondatori in prima convocazione, e di almeno 40 Soci Fondatori in seconda convocazione. Si applica altresì l’ultimo comma dell’art. 17.

ART. 48
Deliberato lo scioglimento, la stessa assemblea nomina un comitato composto di tre soci, dei quali almeno due fondatori, con la qualifica di commissari liquidatori. Nella ipotesi che, per qualsiasi causa, ciò non sia possibile, il Presidente in carica resta autorizzato a richiedere al Presidente del Tribunale di Bari la nomina di un liquidatore da scegliersi preferibilmente tra i soci fondatori.

ART. 49
Il Comitato, ovvero il liquidatore nominato dal Presidente del Tribunale, sulla scorta degli elementi in loro possesso, potranno, dopo una nuova approfondita valutazione:
a) proporre all’Assemblea la riorganizzazione del Circolo su altre basi, in tal caso, varranno le norme di cui all’ art. 17 dello Statuto;
b) attenersi al deliberato dell’assemblea e quindi procedere alla liquidazione del patrimonio sociale. In tal caso, una volta soddisfatte le passività, dovranno riconvocare l’Assemblea dei soci per le decisioni relative alla devoluzione del residuo in opere di beneficenza.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 50
Le presenti norme entrano in vigore immediatamente dopo la loro approvazione. Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci il 24 giugno 1977 e modificato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci il 27/06/2008.